Sentenza del TAR Puglia del 25 novembre 2024

L’Amministrazione della difesa nel rigettare l’istanza proposta da un militare dell’Esercito Italiano, ha sostenuto che per il personale militare trova applicazione l’integrazione di cui all’art. 45, comma 31 bis del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, aggiunta dall’art. 40, comma 1 lettera q) de d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 172, secondo cui “il diniego è consentito per motivate esigenze organiche e di servizio” e non più per “casi ed esigenze eccezionali” di cui alla disciplina di carattere generale.
Il TAR Puglia, sede di Bari, con sentenza del 25 novembre 2024 ha confermato l’orientamento per cui al personale delle Forze Armate che non svolge funzioni di polizia, di sicurezza e di ordine pubblico, non si applica la disposizione speciale ex art. 45, comma 31-bis, D.lgs. 95/2017, come modificata dall’art. 40, comma 1, lettera q) del D.lgs. 172/2019, secondo cui “Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.
Di conseguenza, ha concluso il TAR, l’istanza in questione poteva essere rigettata soltanto per esigenze eccezionali, così come richiesto dall’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/01 che nel caso di specie non risultavano rappresentate, con conseguente annullamento del provvedimento.
Di seguito la sentenza:
Il Tribunale Regionale Amministrativo per la Puglia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento del Di.Pe. dello S.M.E. prot. n. M_D AB62BE8 REG2024 0072212 del 16.08.24, notificato il 19.08.2024, recante rigetto dell’istanza ex art. 42-bis del D.lgs. 151/2001
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, graduato aiutante presso il VII Reggimento bersaglieri in Altamura, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.lgs. 151/2001 presso la sede di Lecce, quale padre di minore di tre anni, con moglie impiegata presso il settore assicurativo.
Ha dedotto la violazione di legge ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, insufficienza, illogicità e perplessità della motivazione nonché per omessa valutazione comparativa delle esigenze contrapposte.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio ed ha resistito a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
Nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024, discussa la causa e previo avviso alle parti circa la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va accolto per difetto di motivazione.
Anzitutto, come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato ed anche della Sezione (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9552; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 11 giugno 2024, n. 744), va rilevato che al personale delle Forze Armate che non svolge funzioni di polizia, di sicurezza e di ordine pubblico non si applica la disposizione speciale ex art. 45, comma 31-bis, D.lgs. 95/2017, a sua volta modificata dall’art. 40, comma 1, lettera
- q) del lgs. 172/2019, secondo cui “[…] Il diniego è consentito per motivate
esigenze organiche o di servizio”.
Pertanto, l’istanza in questione poteva essere rigettata soltanto per esigenze eccezionali, che nel caso di specie non sono state affatto rappresentate.
L’Amministrazione resistente non ha effettuato alcuna effettiva valutazione tra i contrapposti interessi pubblici e privati, questi ultimi avvalorati dal carattere temporaneo per il quale il beneficio è stato richiesto, limitando l’analisi ai presunti oneri di riqualificazione/formazione del ricorrente nel caso di assegnazione ad una diversa sede con altra mansione (T.A.R. Puglia- Bari, Sez. I, 11 giugno 2024, n. 744; Sez. I, 29 maggio 2023, n. 828, Sez. II,
24 gennaio 2022, n. 129) ed invocando l’assenza di una posizione funzionale equivalente (operatore informatico) nella sede di Lecce.
Del pari, l’impugnato diniego non risulta supportato da alcuna comprovata esigenza di servizio, anche in relazione alla qualifica posseduta dall’interessato.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, andrebbe specificata dall’Amministrazione “l’esistenza di particolari qualificazioni o specializzazioni che lo rendano indispensabile nella sede di servizio di appartenenza o, vale rilevare, che parimenti ne impediscano un utile impiego in quella di destinazione. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe per svuotare di contenuto le chiare disposizioni contenute nell’art. 42-bis in parola, rimettendo ad una sostanzialmente illimitata discrezionalità dell’Amministrazione militare di appartenenza la concessione o meno di un beneficio espressamente previsto dalla legge a tutela del minore, senza in buona sostanza fornire una adeguata motivazione” (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9552).
In definitiva, avrebbe dovuto essere valutata la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente “posizione retributiva” a quello già posseduto dal ricorrente, non potendosi richiedere la sussistenza di una “posizione organica” equivalente, se non specificando l’eccezionalità di tali ragioni.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Mennoia Angelo Scafuri
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Info
Scarica qui l'ordinanza completa sentenza 25 novembre 2024