29 Ottobre 2026

In sede di applicazione dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 per l’assegnazione temporanea in una sede collocata nella stessa provincia o regione dell’altro genitore di un figlio di età inferiore a tre anni, l’assenza di casi od esigenze eccezioni idonei a giustificare il rigetto della domanda può essere dimostrato anche con la mancanza di contestazioni da parte dell’Amministrazione.

15 Ottobre 2026

In sede di applicazione dell’art. 42-bis del D.lgs. n. 151/2001 per l’assegnazione temporanea in una sede collocata nella stessa provincia o regione in cui presta attività lavorativa l’altro genitore di un figlio di età inferiore a tre anni o in cui è situata la sede familiare, l’amministrazione non può negare la richiesta sulla base di mere esigenze organizzative.