Ordinanza del TAR Piemonte del 13 dicembre 2024

E’ quanto ha affermato il TAR Piemonte, in sede cautelare, rilevando la fondamentale importanza della valutazione, da parte dell’Amministrazione, in sede di verifica delle condizioni per la richiesta assegnazione, non della posizione formalmente ricoperta, ma delle mansioni concretamente svolte.
Ha censurato, infatti, la motivazione adottata per non aver preso in considerazione le concrete mansioni svolte dalla ricorrente e le specifiche professionalità eventualmente acquisite nel corso della carriera, essendosi invece limitata a prendere in considerazione la qualifica formalmente rivestita.
Inoltre il Giudice Amministrativo ha ritenuto doverosa anche la spiegazione dei motivi per cui un eventuale mutamento delle mansioni (nella prospettiva di adattamento alle esigenze di organico della sede di destinazione) determinerebbe una dispersione di professionalità dannosa per l’amministrazione, al punto da giustificare la sub valenza dei diritti del disabile alle esigenze organizzative della Forza Armata.
Di seguito l' Ordinanza:
Il Tribunale Regionale Amministrativo per il Piemonte (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
Ordinanza
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della comunicazione del Capo. Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano prot. n.-OMISSIS-, notificato e comunicato il -OMISSIS- con dispaccio del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea nella sede di Verona, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, proposta dal Graduato Scelto -
OMISSIS-, al fine di assistere il padre -OMISSIS-, affetto da handicap in situazione di gravità;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Quanto all’istanza di sospensione cautelare avanzata da parte ricorrente, ritenuto sussistente il presupposto del fumus boni iuris in quanto la motivazione adottata dall’amministrazione non prende in considerazione le concrete mansioni svolte dalla ricorrente e le specifiche professionalità eventualmente acquisite nel corso della carriera (limitandosi a prendere in considerazione la qualifica formalmente rivestita) e non spiega i motivi per cui un eventuale mutamento delle stesse (nella prospettiva di adattamento alle esigenze di organico della sede di destinazione) determinerebbe una dispersione di professionalità dannosa per l’amministrazione nel caso specifico;
Ritenuto altresì sussistente il presupposto del periculum in mora, alla luce del rango fondamentale degli interessi sottesi all’istanza;
Ritenuto di dover porre a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sulla base del principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) accoglie l’istanza, nei termini di cui in motivazione.
Fissa per la decisione sul merito del ricorso l’udienza pubblica del 12.11.2025.
Condanna la parte pubblica al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Maria Lico Rosa Perna
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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