Ordinanza del TAR Puglia del 02 maggio 2022

L’Amministrazione della difesa ha rigettato l’istanza di un militare volta ad ottenere sia i permessi retribuiti, sia l’assegnazione ad una sede di lavoro prossima alla residenza del congiunto disabile, ai sensi dell’art. 33, commi 3 e 5 della legge n. 104/92.

Ha motivato il provvedimento rappresentando l'esistenza di altri familiari, residenti nello stesso comune del disabile e non oggettivamente impossibilitati a fornire la dovuta assistenza, nonché di conseguenze penalizzanti che deriverebbero all’assegnazione, in ragione dell’impossibilità di partecipare a missioni all’estero (art. 1506 c.o.m.) e di prestare turni notturni (art. 53 D.lgs. n. 151/01).

Il TAR Puglia, sede di Bari, con ordinanza del 2 maggio 2022, quanto ai permessi ha confermato la tesi dei difensori del militare, avv.ti Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo secondo cui dopo la modifica disposta dall’art. 24 l. 183/2010, l’art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 non contempla più, tra i requisiti per la concessione del beneficio, quelli della continuità e dell’esclusività dell’assistenza, essendo ormai improntato al principio del “referente unico” per ciascun disabile, secondo cui ciò che rileva è che non vi siano altri lavoratori dipendenti ad assistere lo stesso disabile.

Quanto all’argomentazione per cui la concessione dei benefici creerebbe difficoltà organizzative, non potendo il militare prestare attività all’estero e lavoro notturno, in base a specifiche norme di legge, il TAR ha confermato, sostanzialmente, che tali limitazioni  riguardando la generalità dei militari che beneficiano dell’assegnazione temporanea per accudire un familiare disabile, si risolverebbero – ove ritenute di per sé ostative al trasferimento temporaneo - nella sostanziale abrogazione dei benefici riconosciuti dalla legge n. 104/1992, con inammissibile frustrazione delle prioritarie esigenze di assistenza e di tutela dei soggetti portatori di inabilità ai sensi della normativa citata.

Ha anche chiarito che le esigenze organizzative della P.A. sono irrilevanti al riguardo, in quanto scrutinabili, ex lege, solo in relazione ai benefici di cui al comma 5 della stessa norma (assegnazione temporanea in sede vicina al luogo di residenza del portatore di handicap).

Il Consiglio di Stato ha affermato, quindi, che “Il riconoscimento dei permessi mensili ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non presuppone, quindi, l’assenza di altri familiari che potrebbero farsi carico della assistenza alla persona disabile, ma solo la circostanza che gli altri familiari non ne usufruiscano (Cons. Stato sez. II, 19 agosto 2019, n. 5732).

Quanto alla rilevanza delle ragioni di servizio ai fini del diniego del beneficio, questa Sezione ha di recente osservato che la disciplina del comma 3 dell’art. 33 l. 104, a differenza di quella del comma 5 del medesimo articolo, non prevede alcuna limitazione del beneficio dei permessi mensili in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, configurandosi un diritto soggettivo di chi assiste il disabile alla fruizione dei permessi mensili, in presenza del solo presupposto dell’handicap grave e della situazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o entro il terzo grado, quando i genitori o il coniuge siano ultrasessantacinquenni, affetti da patologie invalidanti o mancanti ...”.

Di seguito l'ordinanza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

  • del provvedimento Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano del 16 marzo 2022 prot. -OMISSIS-, di rigetto delle istanze di concessione dei permessi ex 33, comma 3, l. n. 104/92 e di assegnazione temporanea in E/D/R nelle sedi di Cesano di Roma, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992;
  • di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorchè non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista   la   domanda   di   sospensione   dell'esecuzione   del   provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte sembrano favorevolmente apprezzabili, in ragione, in particolare:

  • dell’introduzione (cfr. la novella normativa di cui all’art. 24 della legge 183/2010), in subiecta materia, del principio del “referente unico” per ciascun disabile in luogo del requisito della esclusività dell’assistenza, intesa come assenza di ulteriori familiari;
  • della inadeguatezza, ai fini in questione, delle prospettate - genericamente
  • esigenze organizzative (lavoro notturno e operazioni internazionali), che, riguardando la generalità dei militari, appaiono comportare - inammissibilmente - tout court l’inapplicabilità dei benefici di cui alla legge 104/1992, e considerata anche l’indimostrata attualità/concretezza dell’impiego in operazioni all’estero o in attività propedeutiche alle stesse;
  • peraltro, della dichiarata indisponibilità di altri congiunti; Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5  ottobre 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la parte ricorrente.

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