Ordinanza del TAR Piemonte del 13 marzo 2025

E’ quanto ha affermato, in sede cautelare, il TAR Piemonte osservando, dopo aver ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris, “... che il provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai danni della ricorrente, ai fini di cui all’art. 55, co. 1 c.p.a., poiché limita il suo diritto ad espletare appieno le proprie funzioni genitoriali”.

E’, quindi, la semplice dimostrazione dell’impedimento delle funzioni genitoriali, dovuta al diniego dell’assegnazione più vicina al luogo in cui si trovi la famiglia o in cui espleti l’attività lavorativa l’altro genitore, che è idonea a comprovare l’esistenza del pericolo di grave pregiudizio per il militare, necessario per l’adozione, da parte del Giudice Amministrativo, di provvedimenti di natura cautelare.

Di seguito l' Ordinanza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 294  del 2025, proposto da

 

Sonia  Sanna, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto del Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del 16/12/2024 prot. n. M_D AB62BE8 REG2024 0115990, che ha disposto il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea di Sonia Sanna ex art. 42-bis del d.lgs. 26/03/2001 n. 151 presso un ente dislocato nella sede di Genova.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, a fronte dell’inapplicabilità al personale militare della novella introdotta dall’art 45 co. 31-bis d.lgs. 95/2017 (Cons. Stato, Sez. II, 03/11/2023, n. 9552), l’estensione ai militari dei benefici di legge in materia di maternità e paternità è mediata dall’art. 1493 d.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che ne ammette la fruizione «tenendo conto del particolare stato rivestito» (da ultimo, ex plurimis Cons. Stato, Sez. II, 31/01/2025 n. 761);

Ritenuto dunque non siano condivisibili le deduzioni attoree, in ordine alla necessaria eccezionalità delle esigenze organiche che l’Amministrazione può opporre all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001;

Osservato tuttavia che, nel caso di specie, le motivazioni della determinazione gravata muovono dal presupposto che la ricorrente possa trovare utile collocazione organica, presso la sede di appartenenza così come presso la sede di destinazione, unicamente nella posizione di impiego di “Operatrice di laboratorio”;

Ritenuto che tali esigenze organiche non possano dirsi effettive né ragionevoli, giacché – per incontroversa prospettazione – la ricorrente non ha svolto mai svolto la funzione di “operatrice di laboratorio”, non avendo frequentato il corso di specializzazione di cui alla Circolare n. 7056/2024 del Ministero della Difesa (recante “Linee-Guida per la specializzazione e l’attribuzione degli incarichi ai Graduati e Militari di truppa”: doc. 14 di parte ricorrente);

Considerato   che   l’Amministrazione   non   può   in   questa   sede legittimamente rimproverare alla ricorrente la mancata frequentazione del corso, non già solo perché era facoltà di Sanna opporsi alla relativa missione di servizio, a norma dell’art. 11, co. 5 della Sezione B) della menzionata Circolare n. 7056/2024, ma anche   perché   non   vi   sono   ragioni         per          ritenere        che   ella   abbia esercitato abusivamente tale diritto, non avendo d’altronde l’Amministrazione sollevato alcuna contestazione all’indirizzo della militare anche solo a fini disciplinari; Ritenuto dunque che l’impugnazione sia assistita dal prescritto fumus boni iuris, a fronte della macroscopica incongruenza decisoria e motivazionale rilevata; Osservato altresì che il provvedimento impugnato è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai danni della ricorrente, ai fini di cui all’art. 55, co.

1 c.p.a., poiché limita il suo diritto ad espletare appieno le proprie funzioni genitoriali;

Ritenuto dunque sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva, con conseguente sospensione della determinazione gravata e restituzione degli atti all’Amministrazione resistente, ai fini della riedizione del potere;

Osservato che, pur a fronte dell’accoglimento della domanda cautelare, l’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza):

  • accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ai fini del riesame dell’istanza avanzata in via amministrativa dalla ricorrente;
  • compensa tra le parti le spese della fase cautelare;
  • fissa per la trattazione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Alessandro Cappadonia, Referendario

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE                                       IL PRESIDENTE

Giovanni Francesco Perilongo                                 Rosa Perna

 

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